1. Il Ministero della difesa, nei limiti delle risorse destinate a tali finalità:
a) può realizzare direttamente gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, o concorrere alla loro realizzazione;
b) cura gli archivi storici militari e collabora con il Ministero per i beni e le attività culturali nell'attuazione del programma di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).